Il contributo di cui all'
articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall'
articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.