Art. 3
Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al Comune l' alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984