Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 27
Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concessione.
Per l' alloggio reso agibile deve essere rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all' articolo 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.
In deroga alle norme vigenti, per gli alloggi contemplati dal presente articolo, l' altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in metri 2,50 (metri due e centimetri cinquanta).
Il contributo viene concesso da parte della Segreteria Generale straordinaria - a seguito di presentazione di apposita domanda - sulla base della spesa - esclusa quella per il terreno - sostenuta dall' interessato così come risultante da perizia tecnica di stima del Comune redatta in base all' elenco prezzi del documento tecnico (D T 5) approvato con il DPGR 8 marzo 1979, n. 055/ SGS ed aggiornata con l' applicazione dell' indice dei costi in atto alla data della emissione del decreto di concessione.
Nel caso in cui le opere siano state ultimate, il contributo va corrisposto nell' intera misura spettante ed in unica soluzione.
Negli altri casi, purché si abbia avuto l' inizio dei lavori accertato da un tecnico nominato dal Sindaco l' erogazione del contributo avviene nella misura del 50% del contributo massimo spettante ai sensi del primo comma del presente articolo, salvo il conguaglio finale.
Qualora per gli alloggi di cui al precedente comma sia necessario realizzare le opere contemplate dal primo comma del presente articolo si applicano i benefici e le disposizioni contenute nell' articolo medesimo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 80/1980
2 Primo comma interpretato da art. 43, primo comma, L. R. 53/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 26/1988
4 Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 1, L. R. 37/1993