Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 23
 
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell' ammissione ai contributi previsti dal Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di riparazione di immobili adibiti ad uso di abitazione con annessi rustici, questi ultimi sono presi in considerazione agli effetti della concessione dei benefici relativi, sempreché, danneggiati, facciano sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione.
I benefici suindicati non possono essere concessi qualora non sussistano i presupposti per intervenire per la riparazione dell' abitazione.