Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 21
 
I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gią presentata regolare domanda di beneficiare delle provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge sulla base dell' importo risultante dal progetto esecutivo delle opere e, peraltro, non abbiano ancora alla stessa data presentato il relativo progetto ovvero il progetto non sia stato ancora approvato, ai sensi dell' articolo 31 della predetta legge, possono presentare - entro il termine fissato al precedente articolo 20, secondo comma e per gli effetti da tale articolo previsti, - il progetto esecutivo delle opere redatto in conformitą a quanto ivi disposto.