Art. 13
I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata di saldo dei contributi spettanti, ai sensi delle leggi regionali, 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, emanati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora l' ultimazione dei relativi lavori abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine a tal fine fissato nel decreto di concessione ovvero nell' eventuale decreto di proroga dello stesso, sono validi e fatti salvi a tutti gli effetti di legge sempreché, per l' accertamento della loro regolare esecuzione, si sia proceduto secondo le modalità stabilite dalle leggi suindicate.
I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata suindicata, relativi a lavori ultimati dopo la scadenza del termine fissato dal decreto di concessione del contributo possono essere emanati, in sanatoria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché per l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori si proceda secondo le modalità stabilite.