Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 12
Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che - nell' edificio globalmente considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.
Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991