Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 10
All' esecuzione delle opere di riparazione previste dall' articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva - su richiesta dei Comuni - la Segreteria generale straordinaria.
Note:
1 Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002