Art. 1
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla
legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e dalla presente legge dovranno, prioritariamente tendere a dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori, nonché di coloro che risultino sistemati in altro modo precario e disagiato ovvero sopportino oneri eccessivamente gravosi per la rispettiva sistemazione alloggiativa rispetto alle proprie condizioni socio - economiche.
Con gli interventi predetti si dovranno privilegiare i Comuni con i più elevati gradi di distruzione, ripartendo le disponibilità sulla base di quanto previsto dal primo comma e tenendo conto della capacità di spesa delle singole Amministrazioni.
In funzione di tali specifiche finalità la presente legge disciplina ulteriori modalità d' intervento ad integrazione e modifica degli interventi e provvidenze già considerati dalle surrichiamate leggi regionali.