Art. 65
I progetti relativi alle riparazioni o alla ricostruzione di edifici pubblici o di pubblica utilità, per i quali sia prevista la concessione di provvidenze contemplate in leggi regionali emanate a seguito del sisma del 1976, devono essere corredati dalla previsione - risultante da apposita dichiarazione - delle opere necessarie al superamento di barriere architettoniche da parte di persone handicappate.