I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere concessi a favore dei soggetti, di cui al precedente articolo 5, sugli importi eccedenti i contributi in conto capitale, peraltro, sino alla concorrenza del costo delle opere ammesse a contributo come risultante dall' applicazione degli indici parametrici considerati all' articolo 4 della presente legge.