Art. 40
Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attivitą produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unitą abitative, in immobili ad uso misto di cui al
Titolo III, Capo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unitą abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unitą produttiva, vengono considerati anche i vani gią adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attivitą aziendale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986