Art. 33
Per le finalitā di cui all' articolo precedente l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico l' onere relativo al pagamento degli interessi fino ad un tasso massimo del 16%; resta comunque a carico del beneficiario l' onere relativo al pagamento degli interessi pari al tasso del 2%, o superiore nel caso di prefinanziamento ad un tasso superiore al 18%.
L' erogazione degli importi corrispondenti all' onere a carico dell' Amministrazione regionale ha luogo direttamente in favore degli Istituti di credito su presentazione di estratti conto con scadenze semestrali e con le modalitā previste dalle convenzioni di cui al successivo articolo 34.