All'
articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall'
articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole:
<< e, comunque, fino ad un contributo massimo >> l' alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:
<< - di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione >>.