Art. 15
L' esame di competenza dei gruppi di cui all'
articolo 7, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrą essere affidato dal Sindaco alla Commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal Consiglio comunale.
In tal caso verrą corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.