Legge regionale 04 luglio 1979, n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.
Art. 14
 
Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico - scientifica nei riguardi dell' Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalitą organizzative che saranno precisate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.
Nell' esercizio delle proprie funzioni il Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 57/1981