Art. 14
Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all'
articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico - scientifica nei riguardi dell' Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalitą organizzative che saranno precisate con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.
Oltre a tali compiti, il Gruppo interdisciplinare centrale esprime parere:
a) sui piani comprensoriali di ricostruzione di cui al Capo I della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, gią di competenza del soppresso Comitato urbanistico regionale, con le modalitą indicate dall' articolo 5 della stessa legge;
b) sui progetti esecutivi delle opere di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora superino sotto l' aspetto della convenienza economica i limiti ritenuti ammissibili per la loro approvazione a norma dell' articolo 4 della presente legge, limitatamente alla fissazione della quota percentuale in aumento da concedersi in applicazione del disposto di cui all' articolo 4, terzo comma, della presente legge;
c) ( ABROGATA ).
Nell' esercizio delle proprie funzioni il Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 57/1981