Art. 12
Le norme di cui al
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che - nell' edificio globalmente considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.
I proprietari di unità produttive in immobili ad uso misto, anche se residenti in Comune diverso, sono ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 15 e 16 nonché dei contributi in conto interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991