Legge regionale 08 giugno 1979, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 23/06/1979
Norme di attuazione del primo comma dell' articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
Art. 3
Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero - professionali sono determinate dalla Giunta regionale.
Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell' onere massimo che il paziente dovrà sostenere.