Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 28/05/1983

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.
Art. 1
 
Gli enti cessionari sono obbligati a mantenere la destinazione originaria delle strutture cedute finché permanga la necessità della sistemazione provvisoria dell' attività scolastica.
Fermo restando l' obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 35/1983
2 Quarto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 35/1983
3 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 35/1983