Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 28/05/1983

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.
Art. 1
 
Gli enti cessionari sono obbligati a mantenere la destinazione originaria delle strutture cedute finché permanga la necessità della sistemazione provvisoria dell' attività scolastica.
Fermo restando l' obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 35/1983
2 Quarto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 35/1983
3 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 35/1983
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato.
La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 61/1981
2 Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 61/1981
3 Terzo comma interpretato da art. 55, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, secondo comma, L. R. 2/1982
5 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 35/1983
6 Quarto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 35/1983
Art. 8
 
In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere anche gli oneri per l' acquisto dell' arredamento e delle attrezzature per gli edifici scolastici realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati.
Sempre in via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici definitivi senza alcun riferimento alla data << 1 ottobre 1976 >> di cui al primo comma della citata legge.
Art. 9
 
All' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, l' espressione << non superiore al 5% >> viene sostituita dall' espressione << pari al 5% >>.
Il rimborso forfettario di cui all' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, come determinato dal precedente comma, è autorizzato anche in relazione agli interventi posti o da porre in essere da parte delle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell' articolo 9 bis della medesima legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, nonché degli articoli 5 e 7 della presente legge.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 35/1983