Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 28/05/1983

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.
Art. 9
 
All' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, così come modificato dall' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, l' espressione << non superiore al 5% >> viene sostituita dall' espressione << pari al 5% >>.
Il rimborso forfettario di cui all' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, come determinato dal precedente comma, è autorizzato anche in relazione agli interventi posti o da porre in essere da parte delle Amministrazioni provinciali, ai sensi dell' articolo 9 bis della medesima legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, nonché degli articoli 5 e 7 della presente legge.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R. 35/1983