Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 28/05/1983

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.
Art. 8
 
In via di interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale ha facoltā di intervenire per sostenere anche gli oneri per l' acquisto dell' arredamento e delle attrezzature per gli edifici scolastici realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati.
Sempre in via di interpretazione autentica del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende che l' Amministrazione regionale č autorizzata a finanziare la costruzione di edifici scolastici definitivi senza alcun riferimento alla data << 1 ottobre 1976 >> di cui al primo comma della citata legge.