Art. 7
Le eventuali residue esigenze di aule mobili o ad elementi componibili nonché di edifici scolastici definitivi da soddisfare ai sensi degli articoli 8 e 9 bis della
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere accertate e riconosciute con deliberazione della Giunta regionale.
Nei casi di cui al precedente comma, la Giunta regionale potrà autorizzare, ove ricorra la necessità, la realizzazione, oltre che di aule, anche di altre opere di completamento di edifici scolastici ovunque esistenti nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonché di opere accessorie attinenti alla funzionalità degli stessi edifici.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 39/1980
2 Secondo comma interpretato da art. 54, primo comma, L. R. 2/1982