Art. 5
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aule mobili o ad elementi componibili di cui all' articolo 1, effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la demolizione e la conseguente rimozione delle strutture predette, non ancora cedute ai sensi dell' articolo 1 della presente legge.
La manutenzione delle aule mobili o ad elementi componibili poste in opera per le esigenze dell' attività scolastica gestita da altri Enti ed Istituzioni indicati al
primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, fa carico agli Enti ed Istituzioni predette sino a quando ne perduri l' utilizzazione da parte di questi ultimi.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 61/1981
2 Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 61/1981
3 Terzo comma interpretato da art. 55, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, secondo comma, L. R. 2/1982
5 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 35/1983
6 Quarto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 35/1983