Legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 28/05/1983

Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato.
La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo, secondo e quarto comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 61/1981
2 Terzo comma sostituito da art. 1, secondo comma, L. R. 61/1981
3 Terzo comma interpretato da art. 55, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 55, secondo comma, L. R. 2/1982
5 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 35/1983
6 Quarto comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 35/1983