Art. 3
La cessione gratuita alle Province di Udine e di Pordenone ed ai Comuni delle zone terremotate delle aule mobili o ad elementi componibili è disposta dalla Giunta regionale sentita l' Amministrazione provinciale competente.
In casi eccezionali, la Giunta regionale, su parere vincolante della Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, può disporre la cessione gratuita delle strutture di cui trattasi ad enti locali diversi dagli aventi diritto, o la loro destinazione ad altre finalità di interesse pubblico, o la loro rimozione ed alienazione, o la loro demolizione.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 35/1983