Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, alle Province di Udine e di Pordenone e ai Comuni delle zone colpite dal terremoto le aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera oppure trasferite o da trasferirsi dalle Province stesse ai sensi dell' articolo 8, primo comma, e dell'
articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e destinate ad ospitare attività scolastica, ad eccezione di quelle previste al successivo articolo 2.
Gli enti cessionari sono obbligati a mantenere la destinazione originaria delle strutture cedute finché permanga la necessità della sistemazione provvisoria dell' attività scolastica.
Venuta meno la necessità della destinazione originaria, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, sentita la Comunità montana o collinare interessata, potranno adibire le aule mobili o ad elementi componibili, di cui al precedente primo comma, ad altri scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale della comunità, ovvero cederle per gli scopi medesimi ad altri enti pubblici o privati.
Qualora la cessione avvenga a titolo oneroso, le somme così ricavate dovranno essere ugualmente impiegate per scopi di pubblico interesse o di sviluppo economico e sociale.
Fermo restando l' obbligo del reimpiego di cui al precedente comma, le Amministrazioni provinciali ed i Comuni potranno altresì cedere le suddette aule mobili o ad elementi componibili, nei casi di sopravvenuta inidoneità funzionale delle stesse.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 35/1983
2 Quarto comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 35/1983
3 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 35/1983