Legge regionale 12 maggio 1979 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle Associazioni di enti locali.

Art. 5

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, così come modificato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 90 milioni per l' esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 4 - Categoria IV - il capitolo 2101 con la denominazione: << Assegnazioni a favore delle Associazioni di enti locali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 360 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982 di cui lire 90 milioni per l' esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 2101 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1979.