Legge regionale 12 maggio 1979, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Integrazioni e modifiche della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, recante provvidenze a favore delle Associazioni di enti locali.
Art. 1
 
Nell' articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, le parole << l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi >> sono sostituite con le parole << l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria >> e sono infine aggiunte le parole << nonché per l' espletamento, con il coordinamento dell' Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico - amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell' articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 >>.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 8, L. R. 17/2004 ; vedasi anche la disciplina transitoria di cui al comma 9 del medesimo articolo.