Legge regionale 23 aprile 1979, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/05/1979

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull' istituzione dei consultori familiari.
Art. 2
 
L' articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compiti del servizio)
Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con le strutture sociali e sanitarie del territorio al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali, opera:
1) promuovendo, anche in collaborazione con le strutture sociali, formative e scolastiche del territorio, una adeguata educazione sessuale; prestando l' assistenza psicologica e sociale ai singoli, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; assicurando la divulgazione delle conoscenze scientifiche e sociali sulla sessualità, per una maternità e paternità responsabili;
2) assistendo, sul piano psicologico e sociale, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, il singolo, la coppia e la famiglia in ordine ai problemi personali ed interpersonali insorgenti nei rapporti di convivenza su tutta la problematica familiare con particolare riferimento ai problemi della maternità dei minori, compresa la materia relativa agli affidamenti ed alle adozioni, nonché ai problemi della famiglia con componenti handicappati o subnormali;
3) diffondendo le conoscenze scientifiche riguardanti la gravidanza ed il parto, lo sviluppo psico - fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia, le malattie ereditarie familiari e congenite, attraverso la collaborazione tra i servizi consultoriali e le strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e la integrazione dei vari momenti assistenziali;
4) assistendo la donna in caso di gravidanza a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo all' ente locale competente o alle strutture sociali, operanti nel territorio, speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione della gravidanza;
e) somministrando, su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile anche ai minori;
5) attuando quanto previsto dall' art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e dagli articoli 2, 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

I consultori potranno svolgere il servizio, fermo restando il metodo di lavoro ed il livello delle prestazioni, mediante una articolata presenza sui luoghi di lavoro specialmente ove sussista una concentrazione di manodopera femminile. >>