Art. 6
Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del
DPR 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto a tempo determinato presso la Regione e che sia in servizio presso l' IRFoP alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ad esaurimento secondo quanto disposto dagli articoli precedenti.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente si consegue previo superamento di un esame - colloquio il cui programma e modalità di svolgimento saranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Nel suddetto decreto sarà stabilita altresì la composizione della Commissione, di cui un membro, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'
articolo 52 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai fini dell' applicazione degli articoli 2 e 4 si considera l' anzianità maturata per servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1 luglio 1976. La qualifica contrattuale di << assistente allievi - impiegato amministrativo >> s' intende equiparata a quella di << segretario di amministrazione >>, inclusa nel IV livello funzionale del ruolo ad esaurimento.