Legge regionale 11 aprile 1979, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 14/06/1983

Istituzione del ruolo ad esaurimento del personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato dal regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero.
Art. 6
 
Il personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che abbia continuato a prestare ininterrotto servizio con contratto a tempo determinato presso la Regione e che sia in servizio presso l' IRFoP alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ad esaurimento secondo quanto disposto dagli articoli precedenti.
Ai fini dell' applicazione degli articoli 2 e 4 si considera l' anzianità maturata per servizio continuativamente prestato con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1 luglio 1976. La qualifica contrattuale di << assistente allievi - impiegato amministrativo >> s' intende equiparata a quella di << segretario di amministrazione >>, inclusa nel IV livello funzionale del ruolo ad esaurimento.
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 77. Il termine di 30 giorni per esercitare l' opzione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.