Art. 2
L' inquadramento del personale di cui all'articolo 1, viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente all' anzianità maturata, per servizi di ruolo o a contratto a tempo indeterminato, nella qualifica risultante nel decreto ministeriale di trasferimento del 3 agosto 1976 ovvero in qualifica inclusa nello stesso livello funzionale.
Ai fini di cui al comma precedente il servizio prestato in qualifica inclusa nel livello funzionale immediatamente inferiore a quello d' inquadramento è valutato per metà e per non più di tre anni.