Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1976, viene istituito ad esaurimento un ruolo del personale già dipendente dallo ENALC, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della
legge regionale 26 giugno 1978, n. 77, e disciplinato dall' articolo 7 della legge medesima.
A decorrere dalla data medesima, il personale di cui al comma precedente viene inserito in sei livelli funzionali del ruolo ad esaurimento corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << A >>. Nella tabella medesima è altresì indicato, per ogni qualifica di provenienza, il numero del personale trasferito alla Regione ed inquadrato nel ruolo ad esaurimento, nonché del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi del successivo articolo 6.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il personale del ruolo ad esaurimento che cessa dal servizio può essere sostituito con personale da assumere mediante contratto a tempo determinato per l' espletamento delle mansioni svolte dal personale cessato. A detto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi e pubblici esercizi.