Art. 1
La Regione intende garantire all' opera di risanamento e ricostruzione delle zone terremotate e al piano regionale di sviluppo gli apporti scientifici e tecnici richiamati dal
quarto comma dell' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, avvalendosi della facoltā prevista dal terzo comma, lettera g), dello stesso articolo 1.
A tale scopo l' Amministrazione regionale č autorizzata a conferire, previa deliberazione della Giunta, incarichi di consulenza e collaborazione a esperti, a enti pubblici o privati e ad istituzioni.
I decreti di conferimento determineranno la misura degli emolumenti, rapportati all' importanza del lavoro affidato.