Art. 5
Qualora l' Amministrazione regionale intenda procedere alla progettazione, direttamente o mediante incarico, di opere la cui realizzazione avverrà a carico totalmente o parzialmente di altri enti o amministrazioni, potranno venire stipulate convenzioni con le quali saranno stabiliti i modi di rientro delle somme erogate dall' Amministrazione regionale e le garanzie per tali rientri.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 13/1984