Art. 14
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell' Amministrazione regionale anche le spese effettuate e da effettuare direttamente dalla Regione ovvero per il tramite delle Amministrazioni comunali interessate, prima della cessione ai Comuni ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, per:
a) garantire la più idonea conservazione ed evitare il degrado delle strutture ed infrastrutture realizzate ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché di quelle cedute o in corso di cessione da parte dello Stato;
b) assicurare e migliorare - anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali e meteorologiche delle diverse località di installazione - l' abitabilità e la funzionalità dei predetti prefabbricati nonché la funzionalità delle relative infrastrutture;
c) garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni in essi ospitate.
Analogamente, devono considerarsi a carico dell' Amministrazione regionale le spese per la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all' insediamento di prefabbricati donati da altre amministrazioni, Enti ed organismi, nonché le spese per i lavori destinati a migliorare l' agibilità e la funzionalità di tali prefabbricati.