Legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Particolari disposizioni finanziarie - Rifinanziamento dell' art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43 - Interpretazione autentica dell' art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
 
L' Amministrazione regionale č autorizzata a corrispondere, ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all' Ente Autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l' esercizio 1980, per la costituzione di un fondo di dotazione.
Le modalitā di erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.