Art. 10
L' Amministrazione regionale č autorizzata a corrispondere, ai sensi del
secondo comma dell' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all' Ente Autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l' esercizio 1980, per la costituzione di un fondo di dotazione.
Le modalitā di erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XIII - il capitolo 7732 con la denominazione: << Anticipazioni all' Ente Autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione, ai sensi del
secondo comma dell' art. 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rientri delle anticipazioni di cui al precedente primo comma.
Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1979, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 912 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse, ai sensi del
secondo comma dell' art. 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714 all' Ente Autonomo del Porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi.