Legge regionale 22 luglio 1978 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.

Art. 6

(Programmazione)

La programmazione del servizio dei consultori familiari è definita, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle indicazioni degli Enti locali e in base alla consistenza demografica ed estensione territoriale, al tasso di natalità, di morbosità, delle interruzioni di gravidanze e di mortalità perinatali ed infantili, delle condizioni socio - economiche della popolazione interessata, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché della carenza di strutture sociali e sanitarie.

La programmazione regionale prevede l' intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli Enti locali e degli Enti pubblici disciolti.

Deve comunque essere garantita la presenza di un consultorio pubblico in ogni Consorzio sanitario previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, fino a quando non saranno costituite le unità locali dei servizi sociali e sanitari. Il piano socio - sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire l' equilibrata diffusione territoriale del servizio.

Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l' ulteriore fabbisogno del servizio, potrà essere prevista l' utilizzazione dei consultori privati, a norma del precedente articolo 5, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.