Legge regionale 22 luglio 1978 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.

Art. 4

(Gestione e partecipazione degli utenti)

(1)

I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono con proprio regolamento stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto in particolare della rappresentanza delle donne e delle loro associazioni nonché, ove la sua presenza lo richieda, della minoranza slovena, alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla promozione delle iniziative e alla organizzazione del consultorio.

Note:

Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 18/1979