Legge regionale 22 luglio 1978 , n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.

Art. 13

(Aggiornamento e riqualificazione professionaledel personale)

La Regione annualmente promuove ed organizza, in collaborazione con i consultori pubblici e privati, corsi e seminari a carattere interdisciplinare di aggiornamento e riqualificazione professionale di tutti gli operatori dei consultori, definendo i programmi e fissandone le tipologie che garantiscano, in relazione alle finalità ed alle esigenze del servizio medesimo, la specificità della preparazione professionale.

I corsi ed i seminari di cui al precedente comma, potranno essere svolti, secondo le esigenze, anche in lingua slovena.

La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli operatori del consultorio ed è gratuita; i corsi possono essere aperti anche agli utenti ove se ne ravvisi la opportunità.

I corsi interdisciplinari si terranno in collaborazione con i competenti istituti universitari e saranno organizzati sulla base di un programma predisposto dalla Regione, secondo gli indirizzi stabiliti anche nell' articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 194. L' idoneità dei partecipanti è attestata dal superamento di un esame finale.

(1)

La frequenza di corsi e le pubblicazioni specifiche sono titolo preferenziale per l' accettazione degli operatori nell' organico del consultorio.

Note:

Quarto comma sostituito da art. 8, primo comma, L. R. 18/1979