Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.
Art. 5
 (Convenzione fra Enti gestori ed Enti pubblici e privati)
Le istituzioni e gli Enti pubblici e privati, che abbiano finalitā sociale, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunitā montane e la Comunitā collinare, accertate le effettive necessitā, nel quadro della programmazione regionale socio - sanitaria, possono stipulare convenzioni nel rispetto della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, con gli Enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalitā della presente legge, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, su proposta dell' Assessore alla sanitā.
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente č subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:
a) siano assicurate le prestazioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attivitā indicate nell' articolo 3 in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b) il consultorio disponga del personale indicato nell' articolo 12;
c) il consultorio disponga di locali idonei;
d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate ai sensi dell' articolo 4.

La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.
Fino all' istituzione delle unitā locali dei servizi sociali e sanitari la vigilanza sui consultori convenzionati č esercitata dagli Enti locali stipulati di cui al secondo comma del presente articolo.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 18/1979
2 Secondo comma interpretato da art. 9, comma 5, L. R. 17/2008