Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.
Art. 10
 (Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni)
Le prestazioni effettuate nell' ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.
Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell' ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli Enti che erogano l' assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l' onere delle prestazioni di cui al secondo comma sono a carico della Regione che le eroga attraverso gli Enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 18, le modalità per il rilascio da parte dei servizi consultoriali delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonché per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti interessati.
L' onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell' Ente cui compete l' assistenza sanitaria.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza, l' onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.