Art. 1
(Istituzione del servizio)
La Regione, in attuazione della
legge 29 luglio 1975, n. 405, promuove e programma la realizzazione del Servizio del consultorio familiare che verrā gestito dai Comuni, loro Consorzi, Comunitā montane e Comunitā collinare, fino a quando non saranno costituite le Unitā locali dei servizi sociali e sanitari.
Il servizio del consultorio familiare č gratuito.