Legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 - TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Istituzione dei consultori familiari.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 8, L. R. 49/1993
2 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 32, L. R. 4/1999
3 Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 56, L. R. 2/2000
Art. 1
 (Istituzione del servizio)
La Regione, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, promuove e programma la realizzazione del Servizio del consultorio familiare che verrà gestito dai Comuni, loro Consorzi, Comunità montane e Comunità collinare, fino a quando non saranno costituite le Unità locali dei servizi sociali e sanitari.
Il servizio del consultorio familiare è gratuito.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 18/1979
Art. 3
1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;
b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;
g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo;
h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;
j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;
k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
k bis) la promozione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;
l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.
2.La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3.L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 18/1979
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 11/2006
3 Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 10/2021
Art. 5
 (Convenzione fra Enti gestori ed Enti pubblici e privati)
Le istituzioni e gli Enti pubblici e privati, che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali, senza scopo di lucro, possono istituire consultori familiari.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, accertate le effettive necessità, nel quadro della programmazione regionale socio - sanitaria, possono stipulare convenzioni nel rispetto della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, con gli Enti di cui al primo comma per il raggiungimento delle finalità della presente legge, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio regionale, su proposta dell' Assessore alla sanità.
La stipula delle convenzioni di cui al comma precedente è subordinata al possesso, da parte del consultorio, dei seguenti requisiti:
a) siano assicurate le prestazioni previste dalla presente legge per lo svolgimento delle attività indicate nell' articolo 3 in rapporto alle reali esigenze del servizio nel territorio;
b) il consultorio disponga del personale indicato nell' articolo 12;
c) il consultorio disponga di locali idonei;
d) il funzionamento del consultorio avvenga nel rispetto delle norme fissate ai sensi dell' articolo 4.

La convenzione deve, in ogni caso, essere risolta qualora vengano a mancare i requisiti sopra indicati.
Fino all' istituzione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari la vigilanza sui consultori convenzionati è esercitata dagli Enti locali stipulati di cui al secondo comma del presente articolo.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 4, primo comma, L. R. 18/1979
2 Secondo comma interpretato da art. 9, comma 5, L. R. 17/2008
Art. 6
 (Programmazione)
La programmazione del servizio dei consultori familiari è definita, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle indicazioni degli Enti locali e in base alla consistenza demografica ed estensione territoriale, al tasso di natalità, di morbosità, delle interruzioni di gravidanze e di mortalità perinatali ed infantili, delle condizioni socio - economiche della popolazione interessata, delle condizioni della viabilità e dei trasporti, nonché della carenza di strutture sociali e sanitarie.
La programmazione regionale prevede l' intero fabbisogno di consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli Enti locali e degli Enti pubblici disciolti.
Deve comunque essere garantita la presenza di un consultorio pubblico in ogni Consorzio sanitario previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, fino a quando non saranno costituite le unità locali dei servizi sociali e sanitari. Il piano socio - sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire l' equilibrata diffusione territoriale del servizio.
Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l' ulteriore fabbisogno del servizio, potrà essere prevista l' utilizzazione dei consultori privati, a norma del precedente articolo 5, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 5, primo comma, L. R. 18/1979
2 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 10
 (Gratuità del servizio e oneri delle prestazioni)
Le prestazioni effettuate nell' ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri e gli apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, nel territorio della Regione.
Le prestazioni sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio radiologici ed ogni altra ricerca strumentale prescritti dagli operatori del servizio nell' ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengano effettuate al di fuori del servizio stesso, sono a carico, per la rispettiva competenza, degli Enti che erogano l' assistenza sanitaria, nei limiti e secondo le modalità in vigore.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di enti pubblici, l' onere delle prestazioni di cui al secondo comma sono a carico della Regione che le eroga attraverso gli Enti ospedalieri e gli altri presidi convenzionati.
La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 18, le modalità per il rilascio da parte dei servizi consultoriali delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonché per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti interessati.
L' onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico dell' Ente cui compete l' assistenza sanitaria.
Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di Enti pubblici o quando lo richiedano particolari situazioni di riservatezza, l' onere delle prescrizioni farmaceutiche è a carico della Regione.
Art. 15
 (Norme finanziarie)
Per gli scopi previsti dall' articolo 7 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 2.233 milioni, di cui lire 1.183 milioni per l' esercizio 1978.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 6635 con la denominazione: << Contributi e finanziamenti per l' istituzione ed il funzionamento dei consultori familiari >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.233 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 1.183 milioni per l' esercizio 1978.
All' onere complessivo di lire 2.233 milioni si fa fronte come segue:
a) per lire 1.733 milioni, di cui lire 683 milioni per l' esercizio 1978, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo comprende 333 milioni, relativi all' esercizio 1978, corrispondenti alla quota non utilizzata nell' esercizio 1977 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
b) per lire 500 milioni, relativi all' esercizio 1978, con la maggiore entrata accertata sul capitolo 527 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1978.

Ai sensi del combinato disposto del primo comma dell' articolo 2 e del terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale saranno determinati gli eventuali stanziamenti integrativi regionali.