Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980
Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 8
Al personale di cui all' articolo 1 si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dal 1 luglio 1976, le disposizioni della parte IV, Titolo II, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.