Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 12
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell' articolo 40 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, è inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Amministrazione di provenienza.
Il personale con qualifica di guardia sanitaria viene inquadrato nella qualifica funzionale di coadiutore.