Art. 8 quinquies
Inadempienza degli obblighi
In caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 8 e 8/bis della presente legge, il Presidente della Giunta regionale diffida l' inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.
Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dą notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, primo comma, L. R. 41/1987