Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:
1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;
2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 400.000.000.