Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.
Art. 7
2. La sopravvenienza di una delle cause ostative previste dal presente articolo comporta la decadenza dalla carica cui la nomina o elezione si riferisce.
3. Sono fatte salve le ulteriori incompatibilitā stabilite dalle leggi vigenti.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 9/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 9/1993
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 13/2002
4 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2010
5 Derogata la disciplina della lettera f) del comma 1 da art. 7, comma 94, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 6, comma 11, L. R. 5/2013
6 La deroga della disciplina della lettera f) del comma 1 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), della modifica apportata dall'art. 6, comma 11, L.R. 5/2013.