Art. 2
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite, nei casi di designazioni, previste dalla legge, che discendono da un rapporto di pubblico impiego.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 9/1993