Art. 8 quater
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall' ufficio i soggetti indicati nell' articolo 8 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma, n. 1), dell' articolo 8/bis, intervenute dopo l' ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, come prevista al n. 2) del comma medesimo.
Si applica l' ultimo comma dell' articolo 8 bis.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di riconferma del soggetto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 41/1987